Il Senato ha approvato venerdì 2 marzo con 237 voti a favore, 33 contrari e 2 astenuti il Decreto liberalizzazioni che ora dovrà passare al vaglio della Camera ed essere approvato entro il 24 marzo. Rispetto al Decreto approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale viene ridimensionata la norma che obbligava il professionista a fornire un dettagliato preventivo scritto ai pazienti che lo richiedevano; ora si parla di preventivo di massima.Viene mantenuto l’obbligo per il professionista di dotarsi di una polizza Rc professionale.
In tema di Società tra Professionisti viene introdotto un limite della presenza dei soci di capitale (e quindi dei soci non professionisti) in modo che i soci professionisti mantengano almeno i due terzi delle quote societarie. Possibile anche le cooperative tra professionisti, in questo caso il numero minimo di soci è stabilito in tre.
Questo il testo degli articolo approvati che possono interessare anche i dentisti:
«Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate). –
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e` determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e` pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita` professionale. In ogni caso la misura del compenso e` previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e` riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Dopo l’articolo 9 e` inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Societa` tra professionisti).
1. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le societa` cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre";
b) al comma 4, lettera b), e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa` e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e` iscritta la societa` procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa` non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel ter- mine perentorio di sei mesi";
c) al comma 4, dopo la lettera c), e` inserita la seguente:
"c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita` civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attivita` professionale";
d) al comma 7, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il socio professionista puo` opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita` professionali a lui affidate";