Un recente Decreto ministeriale ha individuato, in ottemperanza a quanto indicato nella legge 42/99 " Disposizioni in tema di professioni sanitarie", all'art. 4, comma 2, la determinazione dei criteri e delle modalità per riconoscere, come equivalenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, ulteriori titoli conseguiti in conformità all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali.
In particolare, indica l’avv. Pietro Ruggi sulla propria pagina Facebook, il decreto ha previsto, in sintesi, quanto segue:
a) per la domanda di equivalenza occorre esser in possesso di un titolo ed avere un’esperienza lavorativa;
b) per quanto riguarda il titolo, è sufficiente aver frequentato un corso di formazione della durata di almeno 750 ore;
c) per quanto riguarda l’esperienza lavorativa, occorre aver svolto, per almeno un anno – anche non continuativo – negli ultimi cinque anni antecedenti al 26/07/2011 – “ un’attività coerente o, comunque, assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l’equivalenza;
d) sono elencati una serie di titoli che non sono valutabili ai fini dell’equivalenza: tra i tanti, quelli che possono interessare gli igienisti dentali, sono il diploma di odontotecnico e i diplomi/corsi di formazione relativi agli assistenti alla poltrona odontoiatrica.
Alla luce di quanto sopra, ne consegue che potrebbero "in teoria" chiedere l’abilitazione all’esercizio, in forma subordinata o autonoma, della professione di igienista dentale:
A) i titolari di corsi di formazione regionali o assimilabili di igiene dentale acquisiti ante riforma del 1992;
B) i titolari di diploma da infermiere che abbiano svolto attività negli studi professionali e nei gabinetti odontoiatrici pubblici.
“In realtà –spiega l’avv. Ruggi- lo svolgimento dell’attività di infermiere, come qualsiasi altra professione sanitaria, ancorchè svolta in studi odontoiatrici privati o pubblici, non può considerarsi “un’attività coerente o, comunque, assimilabile a quella prevista per la figura professionale dell’igienista dentale”. Ne consegue, che non può essere assolutamente ritenuto valutabile, al fine di ottenere l'equivalenza al diploma universitario di igienista dentale, l'eventuale svolgimento, da parte di un infermiere o di un assistente alla poltrona, di attività presso studi odontoiatrici, pubblici o privati. Anzi, ove qualche infermiere o qualche assistente alla poltrona dichiarasse di aver svolto funzioni di fatto di igienista dentale presso studi odontoiatrici, pubblici o privati, tale dichiarazione costituirebbe presupposto per l'avvio di un procedimento penale per esercizio abusivo della professione”.
Per verificare se ci siano richieste di equivalenza al diploma universitario di igienista dentale da parte di infermieri o assistenti alla poltrona al fine di contestarne il riconoscimento. e denunziare, ove ricorrano i presupposti, gli eventuali richiedenti per il reato di esercizio abusivo della professione, l’AIDI ha avviato tramite la sua delegata sindacale -dott.ssa Rossella Ferraroni- un'indagine conoscitiva.