Chi Siamo Iscriviti Archivio L'Esperto risponde Archivio SOle 24 Ore Odontoiatria  
Si fa presto a, fare, il direttore sanitario. Ma si conoscono i compiti, le incombenze e le responsabilità?
[mercoledì 4 aprile 2012]

Nell’immaginario odontoiatrico si pensa che nei centri complessi che oggi vengono visti con qualche diffidenza dalla professione - per intenderci quelli low-cost o in franchising ed anche quelli gestiti da odontotecnici – si tenda a reclutare, come direttori sanitari, soprattutto i neo laureati. In realtà dati certi non ci sono; non esiste un registro dei direttori sanitari nonostante l’iscritto sia tenuto a segnalarlo all’Ordine. Così come l’Ordine dovrebbe controllare il suo operato sanzionandolo quando sbaglia.

Molti direttori sanitari pensano che l’incarico possa essere preso alla leggera: alcuni sono direttori sanitari in molti studi, rendendo difficile quell’opera di controllo che dovrebbe caratterizzare la propria attività.

“Generalmente agli odontoiatri che decidono di esercitare in questo tipo di strutture viene offerta una percentuale, spesso bassa, sulle prestazioni effettuate”, spiega Cesare Brugiapaglia presidente CAO  ed AIO di Ferrara sul giornale informativo delle associazioni della sua provincia. “Ma per colui che intende accettare l’incarico di direttore sanitario –continua- questo trattamento economico, non può essere sufficiente, in quanto egli deve farsi carico delle tante incombenze e delle responsabilità che comportano. Inoltre, deve anche vigilare attentamente che, in caso di sua assenza, non vengano effettuate prestazioni odontoiatriche da soggetti che non hanno gli adeguati titoli previsti dalle Legge vigente. Il direttore sanitario, infatti, ne risponderebbe comunque”.

In buona sostanza, continua Brugiapaglia, la figura giuridica del direttore sanitario è quella di responsabile del regolare espletamento dell'attività sanitaria all'interno del centro, nel completo rispetto delle norme di legge. Egli è responsabile personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera, atteso che grava sul medesimo un onere di sorveglianza e governo della struttura. Il direttore sanitario, in forza di tale onere di sorveglianza e governo della struttura gravante sul medesimo, può essere chiamato a rispondere sul piano civile, penale e disciplinare dell'attività svolta dagli eventuali altrii medici operanti nella struttura.

In particolare, per quanto attiene alla responsabilità professionale civile e penale, occorre precisare che al direttore sanitario competono, per evitare un suo possibile coinvolgimento in un'attività omissiva del sanitario collaboratore:

a) il potere-dovere di fornire preventivamente le informazioni di carattere programmatico per un efficiente svolgimento dell'attività sanitaria, e, quindi, l'esercizio di direttive tecnico-organizzative;

b) il potere di delega in favore dei sanitari collaboratori per quei casi sicuramente risolvibili in base all'espletamento dei poteri organizzativi di carattere generale;

c) il potere-dovere di verifica, vigilanza ed eventuale avocazione in situazioni che assumono particolare importanza, o perché trattasi di patologie non frequenti e che richiedono una particolare conoscenza della professione medica, o perché vi è grave pericolo per la salute del paziente.

E poi, ricorda, c’è l’art.69 del Codice deontologico.

Queste le incombenze a carico del direttore sanitario elencate dal dott. Brugiapaglia.

.  Responsabilità strutturale sotto il profilo igienico sanitario.

·  Responsabilità in materia di rifiuti liquidi, solidi e gassosi.

·  Definizione e verifica di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale .

·  Proposte e pareri per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi medici.

·  Responsabilità osservanza D.Lgs. n. 81/08 (ex 626/94).

·  Responsabilità relativa all’utilizzo di apparecchiature radiologiche.

·  Obbligo di denunce e di certificazioni.

·  Formulazione e rispetto della carta dei servizi.

·  Gestione dei conflitti, reclami, vertenze medico-legali.

·  Promozione di iniziative rivolte a migliorare l’accessibilità dell’utente alla struttura.

·  Responsabilità in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

·  Pubblicità sanitaria.

·  Controllo del personale, compreso eventuale espletamento di procedimento disciplinare, controllo sull’ammissione di personale volontario, frequentatori ai fini di eventuale riconoscimento di professionalità.

·  Vigilanza in materia di tariffe e prestazioni.

·  Gestione cartelle cliniche (controllo completezza, copie, archiviazione e conservazione).

·  Controlli in materia di farmaci: vigilanza sulla validità dei farmaci, disciplina degli stupefacenti.

·  Registro operatorio.

·  Controllo sulla attività operatoria consentita.

·  Promozione e vigilanza sull’applicazione dei consensi informati ai trattamenti sanitari.

·  Definizione modalità di gestione in caso di urgenza ed eventi imprevisti (clinici, organizzativi).

·  Promozione rispetto dei principi etici delle figura professionali garantendo il rispetto del Codice deontologico.

·  Controllo di qualità (D.Lgs 502/92).

·  Responsabilità nei riguardi dell’organizzazione e funzionamento nelle strutture accreditate (D.L.gs 229/99), anche rispetto all’obbligo di ECM.


Riproduzione vietata Ritorna alle notizie
Aiutaci a mantenere viva l'informazione de ildentale: abbonati

 
Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di altri siti per inviare all'utente comunicazioni commerciali in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione.
AVVISO: D-Press sas informa che, accedendo al sitowww.ildentale.it l'utente acconsente all'uso dei cookies per le finalità sopra indicate.
Proprietà D-Press sas PI:01362010058 redazione@ildentale.it