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Ordine di Firenze delibera: visite gratuite solo a determinate condizioni e gli onorari devono essere decorosi. Ma come dimostrarlo?
[martedì 10 febbraio 2009]

Molto interessante una recente delibera dell’Ordine di Firenze  n. 19 del 10 gennaio 2009 sulle tariffe e onorari professionali.

Dando atto che il c.d. Decreto Bersani (l.n. 248/06) ha abrogato il dpr 244/’63 e il dpr 17/02/1992 (tariffario minimo per la libera professione), l’Ordine di Firenze richiama però l’attenzione sull’art. 54 del Codice Deontologico in materia di onorari professionali.

Tale articolo (in sintesi) sancisce i seguenti principi: principio primario e fondamentale dell’intesa diretta fra medico e paziente; l’onorario deve essere decoroso, nel senso che deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenuto conto delle competenze professionali e dei mezzi impiegati allo scopo; obbligo da parte del professionista di far conoscere preventivamente il suo onorario all’assistito. 

In buona sostanza, quindi, l’art. 54 del Codice Deontologico impone al professionista di tenere un comportamento chiaro e trasparente fin dall’inizio con l’assistito, per quanto riguarda gli aspetti economici della prestazione, che ben si accorda con la liberalizzazione tariffaria imposta dal decreto Bersani.

L’Ordine infatti dà atto che in questi tempi si è trovato spesso ad affrontare casi in cui il cittadino formula rilievi in merito all’entità economica di una prestazione sanitaria, evidentemente perché in precedenza non adeguatamente informato su questo aspetto dal professionista.

Interessante la parte che riguarda poi la “prima visita gratuita”.

Richiamando infatti le proprie “Linee  di indirizzo sulla pubblicità sanitaria” l’Ordine ribadisce che l’effettuazione di prestazioni a titolo gratuito, è possibile limitatamente ai seguenti casi:

in situazioni specifiche ed episodiche, sulla base di considerazioni personali nei confronti del singolo paziente; nei confronti di assistiti che versino in situazioni di indigenza o emarginazione sociale; nei confronti dei colleghi e dei loro familiari.

Il rispetto di tali condizioni evita che la prima visita gratuita violi il decoro della professione e diventi un mero strumento commerciale di richiamo alla clientela.

Ammesse invece le prestazioni gratuite rese dai professionisti aderenti ad iniziative di promozione e di informazione sanitaria, organizzate da Enti pubblici od organismi privati e finalizzate all’educazione sanitaria dei cittadini.

Infine in  caso di contenzioso fra medico e paziente per ragioni di onorari, se il professionista ha mancato di rispettare le regole di cui sopra, l’Ordine si riserva la possibilità di esprimere parere di congruità riducendo l’entità dell’onorario richiesto dal professionista, in quanto il mancato rispetto delle regole di cui sopra può rappresentare una “compromissione” della qualità della prestazione.

In proposito, il professionista che richiede all’Ordine l’espressione del parere di congruità in presenza di una insolvenza da parte dell’assistito, è tenuto a dimostrare di aver sottoposto all’assistito il preventivo di spesa e, nel caso in cui non sia in grado di fornire tale dimostrazione, di esplicitarne i motivi.


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