Dopo la richiesta di rettifica da parte della CAO alle Entrate, che in una risposta ad un lettore del Corriere della Sera sulla detraibilità delle fatture sanitarie aveva sostenuto, tra l’altro, che “non è necessaria la prescrizione se si tratta di attività svolte, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti con il paziente come odontotecnico o ottico”, interviene anche l’ANTLO.
L’associazione degli odontotecnici, sul proprio sito, commentando la nota della CAO (senza nominarla direttamente) ritiene che la prescrizione comunque sia “indispensabile per la deducibilità delle spese sostenute relativamente ad altre prestazioni protesiche, in ordine alle quali la rispettiva disciplina sanitaria, quale ad esempio quella dell'odontotecnico e del meccanico ortopedico (artt. 11 e 13 del precitato regio decreto n. 1334), non abilita l'esercente l'arte ausiliaria a operare direttamente sul paziente”.
Anche se, ci chiediamo, come farà il paziente ad ottenere la prescrizione dal clinico? Diverso ma ovvio, ci sembra, sottolineare che trattandosi di fattura di un dispositivo medico su misura il paziente dovrà essere in possesso di tutta la documentazione inerente alla direttiva comunitaria sui dispositivi medici, ma questo obbligo non rientra nella normativa fiscale.
ANTLO che invece critica la CAO che ha associato una questione fiscale con l’esercizio abusivo della professione medica. “Stiamo, parlando di fatturazioni e detraibilità della fattura dell'odontotecnico, perché insinuare necessariamente evasione ed elusione?” , scrive l’ANTLO.
“Continuerei – prosegue il commento dell’ANTLO- a proporre invece il confronto con il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, chiamati in causa, per vedere se, nella lotta all'evasione fiscale, non possa essere efficace non solo l'avvallo alla fatturazione disgiunta ma, anzi, l'indicazione di questo metodo come prassi da preferire. In questo modo il paziente, tanto caro a tutti, sarà anche maggiormente informato e tutelato. Potendo altresì apprezzare le differenze, i costi ed il valore reale di produzione del suo dispositivo medico su misura. In altre realtà europee la fattura dell'odontotecnico diventa la vera e propria dichiarazione di conformità del DMM contenendo i numeri dei lotti per la rintracciabilità dei materiali e la descrizione del dispositivo”.