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La Cassazione ribadisce: l’odontotecnico non può prendere l’impronta, l’igienista può fare la detartrasi, l’assistente no.
[giovedì 12 febbraio 2009]

La Cassazione con una sentenza pubblicata il 30 gennaio scorso, la numero 4294, interviene sul tema dell’esercizio dell’odontoiatria ribadendo che il dentista abilitato non può far svolgere all’odontotecnico "qualunque manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sano o ammalato".

La sentenza arriva a seguito del ricorso di un dentista con studio in provincia di Belluno condannato per aver concorso in abusivismo odontoiatrico per aver “consentito di svolgere atti tipici della professione odontoiatrica” a sui collaboratori. Da quanto si evince, il dentista avrebbe fatto eseguire ad un odontotecnico ed una dipendente, la presa di impronta e l’ablazione del tartaro su altrettanti pazienti.

L’avvocato del dentista ha motivato il ricorso con il fatto che “l’attività di mera rilevazione delle impronte dentarie non rientra nell’ambito riservato alla professione medica e quella di rimozione del tartaro e di lucidatura dei denti, pur spettando alle competenze dell’igienista dentale, non rientra nel paradigma di cui all’art.348 c.p. che si riferisce esclusivamente all’esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. Per esercitare l’attività di igienista dentale, motiva l’avvocato del dentista, non è richiesta né il superamento di un esame di Stato né l’iscrizione ad un apposito albo.

Rigettando il ricorso, giudicandolo infondato, la Cassazione motiva che in merito alla rilevazione delle impronte “va considerato che l’odontotecnico, figura rientrante nell’ambito delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è, a norma dell’art. 11 del 1928, abilitato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite dal dentista abilitato”.

La Cassazione sottolinea inoltre che l’odontotecnico non può, anche alla presenza ed in concorso dell’abilitato esercitare nessuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente e ribadisce che essendo escluso ogni rapporto diretto tra paziente ed odontotecnico, “anche di sola ispezione del cavo orale”, risponde di reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

Per quanto riguarda la detartrasi, la Cassazione ricorda che l’ablazione del tartaro e la lucidatura delle arcate dentarie può essere eseguita esclusivamente dal medico o dall’odontoiatria abilitato e dall’igienista dentale. Coloro non in possesso di questi titoli commettono il reato di esercizio abusivo.

In merito alla mancanza della abilitazione, la Cassazione chiarisce che il titolo di igienista dentale viene rilasciato dopo il conseguimento di un diploma di laurea abilitante.

La pena patteggiata dal medico è stata di 18 mesi di reclusione sostituita con un multa di 684 euro.


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