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Rete d’impresa il contratto di rete ed i vantaggi d’aggregazione (parte seconda)
[venerdì 15 giugno 2012]

Continuiamo la pubblicazione dell’utile vademecum realizzato dal CNA/SNO sulle reti d’impresa, in questa parte viene spiegato cosa sono le reti d’impresa, i vantaggi dell’aggregazione ed il contratto di rete

Cosa sono le reti di impresa

La rete è una forma di collaborazione, più o meno formalizzata, tra imprese autonome che si organizzano per raggiungere un obiettivo comune. Le reti d'impresa sono cioè forme di libera aggregazione tra soggetti privati attraverso le quali vengono veicolati gli interventi diretti alle imprese (incentivi, agevolazioni, semplificazioni  ecc.).

La rete di imprese si caratterizza per:

 reciproca indipendenza delle imprese;

 almeno tendenziale stabilità del rapporto;

 intreccio fra le imprese più o meno fitto (mera collaborazione – impresa leader – integrazione);

I vantaggi dell’aggregazione

 Le aziende in rete hanno la possibilità di:

 Allargare l’offerta di prodotti e servizi, senza modificare le proprie caratteristiche e il proprio core business;

 Effettuare insieme investimenti che non sarebbero possibili alla singola impresa;

 Sfruttare in maniera efficace la capacità produttiva in eccesso;

 Raggiungere una adeguata massa critica,  aumentare il loro potere di negoziazione sul mercato;

 Aumentare il know-how aziendale;

 Condividere servizi trasversali, dividendo i costi e maturando un netto risparmio.

Il contratto di rete

Il contratto di Rete (introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3 comma 4-ter della legge del 9 aprile 2009 n.33, oggi integralmente sostituito dall’art. 42 della Legge 122 del 30 luglio 2010 (Manovra finanziaria correttiva 2010) costituisce una nuova possibile modalità di aggregazione che si aggiunge alle tipologie già esistenti per costituire “reti di imprese”.

Esso rappresenta uno strumento agile e snello per realizzare insieme progetti innovativi, mantenendo le proprie individualità, ma unendo le forze per realizzare sinergie altrimenti difficili da sostenere.

Il contratto di rete non ha personalità giuridica; non è un’istituzione ma, appunto, è un contratto, redatto per atto pubblico e annotato presso il Registro delle Imprese. Tale contratto deve indicare il programma comune di rete, con il quale le imprese aderenti alla rete definiscono diritti ed obblighi reciproci e verso terzi e può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune.

La particolarità del contratto di rete è che le imprese partecipanti mantengono la loro autonomia sotto il profilo giuridico e ottengono i vantaggi previsti beneficiando direttamente dell'agevolazione, una volta terminata l'attività/cooperazione.  

In altre parole, questa nuova figura giuridica lascia alle imprese la libertà di decidere quale tipo di cooperazione attuare e con quali mezzi, senza imporre alcuna forma di obbligo strutturato, come l'istituzione di un fondo o altre forme di fusione. Mentre altre figure giuridiche di cooperazione strutturata, come le associazioni temporanee di imprese (ATI), raggruppano per un certo periodo di tempo società che intendono svolgere una determinata operazione, nel contratto di rete di imprese si definisce un programma comune con il quale le imprese partecipanti mirano ad accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Il contratto istituisce quindi la forma più flessibile e generale di associazione tra imprese, fissando un numero limitato di norme al solo scopo di assicurare la trasparenza  e  la  stabilità delle relazioni contrattuali. 

E’ stata prevista una specifica agevolazione fiscale per le imprese che stipulano un contratto di rete. Tale agevolazione consiste in una sospensione di imposta sugli utili dell’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinanti alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente approvato dagli organismi abilitati. Per accedere all’agevolazione, le imprese aderenti ad un contratto di rete devono accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune, o al patrimonio destinato all’affare, per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente approvato dagli organismi abilitati. L’agevolazione si applica agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. L’importo agevolabile non può eccedere il limite di 1 milione di euro.

Sull'argomento leggi anche:

[15/06/2012] Rete d’impresa, cosa sono e perché convengono, lo spiega lo CNA/SNO (parte uno)

 


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