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Schema riforma delle professioni, le principali norme che interessano gli odontoiatri: obbligo di aggiornamento, libera la pubblicità anche per le tariffe. I provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti saranno pubblici
[lunedì 18 giugno 2012]

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 15 giugno ha approvato la bozza  dello Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148” .

Rispetto a quanto già previsto dai precedenti provvedimenti che hanno interessato le professioni -il Ddl 148 del 14 settembre 2011 ed il,Ddl 183 del 12 novembre 2011- non sono molte le novità che toccano la professione odontoiatrica, meglio parlare di conferme.

Come già indicato nei precedenti provvedimenti le novità sostanziali, in particolare rispetto ai procedimenti disciplinari e al tirocinio, non toccano le professioni sanitarie.

Questi, in sintesi, gli articoli che interessano la professione.

Accesso alla professione:  con l’Art. 2 viene vietata ogni forma di limitazione per l’accesso alla professione anche se, in teoria, l'Ordine dei medici ed odontoiatri potrà, indicare un numero massimo di iscritti in quanto il testo conferma le "deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute". Difficile, però, pensare che l'attività odontoiatrica possa rientrare tra queste deroghe.

Albi pubblici: l'art. 3 definisce l'Albo come registro pubblico che deve recare l'anagrafe di tutti iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti: finalmente si potrà conoscere oltre ai nomi dei medici e odontoiatri anche le eventuali sanzioni comminate dall'Ordine.

Pubblicità libera: l'art. 4 entra nel merito della pubblicità che diventa libera per tutti i professionisti a patto che informarmi sulle specializzazioni, i titoli posseduti, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. I messaggi pubblicitari dovranno essere veritieri non equivochi, ingannevoli o denigratorie.

Polizza obbligatoria: l'art. 5 conferma l'obbligo per il professionista di dotarsi di una polizza assicurativa comunicando al cliente gli estremi, i massimali ed ogni variazione.

Formazione continua: l'art. 7 obbliga i professionisti alla formazione continua con sanzioni disciplinari per chi non si aggiorna. Per le professioni sanitarie viene individuato nel sistema Ecm il modello da adottare mentre le altre professioni, in accordo con il Ministro vigilante, dovranno individuare percorsi ad hoc.

Questi i testi integrali degli articoli d'interesse odontoiatrico contenuti nella bozza di schema del Dpr

Art. 1 (Definizione e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità, e, in ogni caso, l’attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2  (Accesso ed esercizio dell’attività professionale)

1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato e fermo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali, quando esistenti, che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti a specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Sono fatti salvi gli obblighi e i limiti di prestazione professionale in una determinata area geografica, parimenti fondati su ragioni di interesse pubblico, stabiliti per l’esercizio dell’attività notarile. Sono altresì fatte salve le limitazioni derivanti dall’attività assunta alle dipendenze di enti o di altri professionisti, funzionali alle finalità degli enti e al rapporto contrattuale con i professionisti.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.

Art. 3  (Albo unico nazionale)

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.

Art. 4 (Libera concorrenza e pubblicità informativa)

1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. Le informazioni pubblicitarie di cui al comma 1 devono essere funzionali all’oggetto, veritiere e corrette, non devono violare l’obbligo del segreto professionale e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare.

 

Art. 5 (Obbligo di assicurazione)

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza, idonea assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7 (Formazione continua)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. Il ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, disciplina con regolamento, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e di soggetti autorizzati dal ministro vigilante;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

3. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

4. L'attività di formazione è svolta dagli ordini e collegi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

6. Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM).


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