Lo sancisce la Corte di cassazione con l’ordinanza 10556 del 23 giugno scorso con la quale ribadisce quanto già altre volte indicato nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate rettifichi la dichiarazione dei redditi utilizzando la procedura di accertamento mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore. In questo caso, indica la Cassazione, spetta al contribuente l'onere di dedurre rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicati e provare al contempo la sussistenza delle condizioni che giustifichino l'esclusione della propria impresa dall'area dei soggetti cui è applicabile lo specifico "standard" prescelto dall'Amministrazione finanziaria.
La vicenda parte dal ricorso effettuato da un contribuente al quale l'Agenzia delle Entrate, dopo aver dedotto induttivamente il maggior reddito d'impresa imputabile al contribuente sulla base delle risultanze degli studi di settore, aveva instaurato il contraddittorio con la parte.
In tale sede, il contribuente aveva prodotto una serie di rilievi in ordine al parametro applicato in relazione all'attività concretamente svolta. Ma i giudici hanno ritenendo che le argomentazioni portate, il contribuente giustificava il reddito alla crisi economica in atto nella sua cittadina e dalla concorrenza, non erano sufficienti.