Tra le norme contenute nel “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” anche quella che ridimensiona la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti portando la percentuale di deducibilità dal 40% al 27,5%. Disposizioni che si applicano a partire dal periodo d’imposta 2013.
Ma quali sono le voci che possono essere portate in deduzione oltre la costo del mezzo, quali mezzi possono essere considerati dalla normativa, quali spese rientrano nella nuova norma e quali no.
A questo link un utile vademecum sulla questione.