Nel 2009 vi avevamo raccontato dell’assoluzione di un direttore sanitario denunciato per concorso in esercizio abusivo della professione in quanto nel centro odontoiatrico era stato scoperto un diplomato odontotecnico mentre curava un paziente.
Il Procuratore aveva presentato appello alla sentenza ottenendo la condanna del direttore sanitario che ricorreva in Cassazione, tra gli altri, perché non risultava presente al momento del fatto e da poco tempo direttore sanitario del centro.
Cassazione che ritiene invece l’iscritto all’Albo degli odontoiatri corresponsabile “nell'abusivo esercizio della professione materialmente posto in essere dall'odontotecnico, desumendolo dal complesso compendio probatorio considerato dal quale risultava che l'odontotecnico , legale rappresentante del centro dentistico, aveva prestato cure odontoiatriche a due pazienti dello stesso, responsabile sanitario dello stesso centro. Donde la logica inverosimiglianza della ipotesi che l'odontotecnico avesse operato ad insaputa del medico curante”.
“Costituisce jus receptum –continua la sentenza- l'orientamento secondo il quale risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato (Sez. 6, Sentenza n. 17893 del 09/04/2009 Rv. 243657 Imputato: Zuccarelli Sez. 6, Sentenza n. 13170 del 6.3.2012, Colleoni)”.
La Corte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali precisando “che risponde a titolo di concorso del reato di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.