Sulla questione se l’attività professionale esercitata senza un’organizzazione di mezzi e uomini sia soggetta o meno all’IRAP, la Corte di Cassazione si era già pronunciata con la sentenza 2007/5011 stabilendo che imposta non va applicata ai liberi professionisti (avvocato, commercialista, medico, ecc.) “che non si avvalgono di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi o uomini in grado di ampliarne i risultati profittevoli”. Di conseguenza la maggiorparte dei dentisti deve pagare l’IRAP.
Ora la recente sentenza n.2030 del 28 gennaio 2009 ha ulteriormente precisato la questione accogliendo il ricorso del Fisco contro uno studio associato che richiedeva il rimborso dell’IRAP in ragione della fondamentale importanza della prestazione del professionista titolare dello studio.
La Corte ha stabilito che “non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell'esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità".
Secondo la sentenza l’Irap è dovuta quando si riscontra che l’organizzazione creata dal professionista, anche uno studio associato, abbia creato un incremento economico-patrimoniale che, altrimenti, non vi sarebbe stato.
Ciò non significa che tutti gli studi associati siano soggetti all’imposta : occorrerà analizzare ogni singolo caso entrando nel merito di come l’attività viene svolta e organizzata all’interno dello studio associato stesso.