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Direttiva sugli sbiancanti dentali. Prof. Gambarini (Sapienza): norma giusta che puta a tutelare i pazienti vietando il fai da te. Anche con concentrazioni basse si può avere buoni risultati
[venerdì 23 novembre 2012]

In attesa che il Ministero della Salute indichi al Governo il testo di recepimento della direttiva 76/778/CE, il termine ultimo indicato dalla UE era il 30 ottobre scorso, e dopo i primi commenti alla nota pubblicata sul sito del Ministero abbiamo chiesto ad un esperto in materia, il prof.Gianluca Gambarini –professore associato di malattie odontostomatologiche dell’Univeristà Sapienza in Roma- che da tempo segue l’evolversi della normativa cosa ne pensasse.

 

In attesa diconoscere i contenuti del testo del recepimento della direttiva sui prodotti sbiancanti, le anticipazioni del ministero tendono a far pensare ad un divieto d'uso di quelli con concentrazioni di perossido di idrogeno superiore al 6%. Lo trova corretto? Concentrazioni superiori sono veramente pericolose per la salute del paziente?

La direttiva europea mira a tutelare la salute dei pazienti per quei trattamenti che possiamo definire cosmetici, quindi i limiti imposti sono abbastanza restrittivi in quanto, in genere, le complicanze dei trattamenti sbiancanti sono modeste e transitorie. Se poi il trattamento viene eseguito sotto il controllo di uno specialista abilitato e competente, obiettivo indicato nella delibera e pienamente condivisibile, i rischi reali per la salute dei pazienti sono davvero minimi, in quanto laddove lo specialista individuasse controindicazioni non prescriverebbe il trattamento. Si potrebbe discutere a lungo sulle concentrazioni più corrette come valore limite, se sia opportuno scegliere criteri restrittivi come quelli adottati, senza arrivare a conclusioni scientificamente certe. Facendo ciò comunque si tralascerebbe il vero valore della direttiva, che mira a rendere tali trattamenti professionali limitando al massimo il fai da te che, sovente, porta a risultati insoddisfacenti o a qualche complicanza.

 

Concentrazioni di perossido d’idrogeno sotto il 6% permettono ugualmente di offrire ai pazienti uno sbiancamento soddisfacente?

 

La concentrazione di perossido di idrogeno è solo uno dei fattori che influenzano l'efficacia e sicurezza degli sbiancanti: sono parimenti importanti i tempi e le modalità di applicazione, cosi come i gel che veicolano lo sbiancante, che consentono una azione più o meno rapida e contengono spesso idratanti o desensibilizzanti che limitano il più comune effetto collaterale post sbiancamento: l’ipersensibilità agli stimoli termici.

Ad esempio gli sbiancamenti notturni con mascherina che durano in media 6/8 ore per 2/3 settimane utilizzano perossido di carbamide a concentrazioni fra il 10 e 20% (equivalenti al 4/7 per cento di perossido di idrogeno) consentono trattamenti soddisfacenti per moltissimi pazienti.

 

Ci sono altrealternative valide ai prodotti contenenti perossido d'idrogeno e quali sono ipregi e difetti nell'utilizzo?

L’esempio degli sbancamenti notturni che le ho fatto prima evidenzia come sia possibile trovare alternative a prodotti a base di perossido di idrogeno ad alta concentrazione, cosi vi sono delle modalità di attivazione delle reazioni chimiche mediante luce, laser etc che possono consentire una ottimale efficacia anche riducendo la concentrazione di perossido di idrogeno nei gel sbiancanti

 

Il recepimento dovrebbe contenere anche il divieto di effettuare terapie sbiancanti a minorenni. Condivide?

Per quanto concerne l'età consentita per effettuare questi trattamenti, forse, il limite iniziale di 12 anni (spesso con dentizione ancora non completa) era basso. Anche su questo punto si può discutete se la maggiore età o i16 anni possano essere limiti più corretti, ma non si può discutere il fatto che la direttiva ha sicuramente introdotto il concetto che la scelta deve essere matura e consapevole; per cui aver aumentato l'età è una scelta positiva e ragionevole

 

Il recepimento dovrebbe anche chiarire chi deve essere colui che prescrive il trattamento sbiancante. Secondo lei a quale figura professionale compete la prescrizione della terapia?

Il trattamento deve essere prescritto da abilitati alla professione sanitaria: medici e odontoiatri. Più controverso è il ruolo degli igienisti dentali, anche se avendo nel loro corso di formazione acquisito conoscenze sia dei prodotti e delle tecniche sia delle indicazioni e controindicazioni locali e sistemiche al trattamento potrebbero correttamente indirizzare i pazienti verso una scelta ragionata ed eseguire il trattamento loro indicato.

 

Sull’argomento leggi anche:

 

[12/11/2012] Sbiancanti dentali, il Ministero della Saluteanticipa che ne vieterà l’utilizzo per quelli con concentrazioni di perossidodi idrogeno superiore al 6%


[14/11/2012] Sbiancanti, le reazioni degli interessati alleanticipazioni del Ministero della Salute. ANDI raccoglie le segnalazioni direazione avverse

 


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