Un’associazione di categoria, l’Ordine professionale può costituirsi parte lesa nei confronti di un soggetto che viene giudicato per esercizio abusivo della professione (art.348 del cp) ma non il cittadino che, invece, può citare in giudizio prestanome ed abusivo per danni. A chiarirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 45626 del 21.11.2012) intervenendo su di un ricorso presentato per una vicenda che aveva visto coinvolto uno psicologo spacciatosi per psichiatra.
“L’interesse tutelato dal reato di cui all'art.348 cp. a che l'esercizio di determinate professioni sia consentito unicamente a chi è in possesso della prescritta abilitazione –si legge nella sentenza- riguarda in via diretta ed immediata la Pubblica Amministrazione, la cui organizzazione è offesa dalla violazione delle norme che regolano, appunto, talune professioni, mentre di riflesso coinvolge gli interessi professionali, con specifico riferimento alle associazioni professionali di categoria, ma giammai i privati cittadini, eventualmente e solo possibili danneggiati ma non già persone offese. Ne consegue che, nella specie, è assorbente e va dedotto in via preliminare il difetto di legittimazione all'impugnazione da parte dei ricorrenti, non potendo loro correttamente attribuirsi la qualifica di persone offese dal reato ex art.348 cp. ipotizzato dall'accusa a carico degli indagati, a prescindere dai rilievi dedotti dal PG nella propria requisitoria scritta in atti e dal merito dell' intera vicenda”.