Nel 2005 la studentessa S.V. iscritta al Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, in ragione del disagio e delle carenze infrastrutturali dell’Ateneo, nel 2007 ha chiesto al Rettore dell’Università di Tirana il nullaosta per il trasferimento presso il Corso di Laurea in Odontoiatria della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Foggia.
Dopo il rilascio del nullaosta, la ricorrente ha chiesto l’iscrizione al IV anno del Corso di Laurea di odontoiatria presso l’Università di Foggia. Iscrizione concessa, nel 2008, all’unanimità dalla Giunta di Facoltà di Medicina al III anno (invece che al IV anno come richiesto), “fermo restando la necessità di verificare presso i competenti uffici ministeriali la collocazione giuridica dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio nei confronti del sistema universitario italiano”.
Veniva pertanto rilasciato il nullaosta dell’Università degli Studi di Foggia con convalida degli esami già sostenuti. Iscrizione perfezionata dalla studentessa.
“In data 16.3.2011 -si legge nella sentenza del TAR- il MIUR riscontrando con evidente tardività il presupposto quesito dell’Università di Foggia, evidenziando la diversità dei contenuti e della articolazione didattica dell’Università di Tirana, ha segnalato che “un eventuale trasferimento dall’Università di Tirana a codesto Ateneo … potrebbe consentirsi soltanto dopo che l’interessato abbia superato il test di ammissione previsto dalla summenzionata legge 264/1994, ferma restando la condizione che risulti la disponibilità di posto nell’anno di interesse”.
Alla stregua di quanto sopra il Rettore dell’Università di Foggia, nel 2012 revoca l’iscrizione alla studentessa che impugna davanti al TAR il provvedimento.
TAR che accoglie il ricorso con questa motivazione.
“Sul piano sostanziale, risultano fondati il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso. Ed invero, contrariamente agli assunti difensivi dell’Università di Foggia, l’accoglimento dell’istanza di trasferimento proposta dalla ricorrente e il rilascio di nulla osta, così come anche il successivo perfezionamento dell’iscrizione sono stati disposti senza riserva o condizione alcuna, come sostanzialmente ammesso dalla stessa Università di Foggia, costretta ad ammettere che “il termine formale riserva compare per la prima volta nel decreto del Rettore prot. 9363”.
Rileva in proposito il Collegio che l’inciso contenuto nella delibera della Giunta di Facoltà “fermo restando la necessità di verificare presso i competenti uffici ministeriali la collocazione giuridica dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio nei confronti del sistema universitario italiano” non può riguardarsi né come riserva né come condizione sospensiva o risolutiva, senza peraltro considerare la natura meramente interna di tale delibera e che l’inciso in questione non è stato neanche portato a conoscenza della ricorrente. Risulta pertanto violato anche il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nella ricorrente in buona fede, nonché soprattutto tutti i principi che presidiano l’esercizio del potere di autotutela, considerato, in disparte il legittimo affidamento e la posizione consolidata, che non risulta operata alcuna valutazione dell’interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto di cui all’originario nullaosta, né in alcun modo considerata l’incidenza del fattore tempo essendo trascorsi tre anni e mezzo circa rispetto alla data di accoglimento dell’istanza; e ciò quand’anche volesse – per ipotesi – ritenersi fondato l’assunto sostanziale postulato dal provvedimento e relativo ad una incompatibilità di contenuti e di metodi didattici dell’Università di Tirana, che viene ritenuta una mera appendice dell’Università di Tor Vergata in funzione surrettizia e al fine di eludere le norme relative al numero chiuso”.
Da quanto siamo riusciti a sapere all’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana gli studenti italiani iscritti sono una decina.