Il paziente ha il diritto di accedere ai dati personali a sé riconducibili (nella specie, fotografie realizzate prima e dopo un intervento chirurgico) senza dover addurre particolari motivazioni ai fini dell'accoglimento della propria richiesta.
Così ha statuito, peraltro ribadendo un principio ormai consolidato, il Garante per la privacy relativamente al caso di un paziente che, dopo aver subito un intervento di chirurgia estetica, aveva richiesto alla struttura sanitaria ove era stato ricoverato le fotografie che lo ritraevano prima e dopo l'intervento subito.
La struttura non aveva, però accolto la richiesta del paziente, inducendo così quest'ultimo a ricorrere all'Authority.
Il Garante, nell'accogliere l'istanza del paziente e condannare così la struttura sanitaria all'esibizione e consegna della documentazione, ha statuito che, ai sensi dell'art. 10 del Codice della Privacy, il soggetto interessato dal trattamento dei propri dati personali ha sempre il diritto di richiedere al soggetto titolare del trattamento la visione dei dati personali detenuti.
Tale diritto riguarda qualunque tipo di dato personale, anche sensibile (dati relativi allo stato di salute come radiografie, filmati, ecc..) e implica che il soggetto interessato dal trattamento possa ottenere dal titolare i dati estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono oppure, in caso di particolare difficoltà di estrazione, la consegna in copia dei documenti, con l'omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell'interessato.