La Corte di Cassazione, con la sentenza n.3853/2009 del 18 febbraio, ha stabilito che la ricostruzione del reddito del contribuente può avvenire anche in presenza di un numero limitato di documenti rinvenuti in azienda; se ulteriori raffronti non sono possibili a causa della scarsità della documentazione conservata.
Il caso preso in esame, si riferiva ad una contribuente che aveva impugnato gli avvisi dell’Amministrazione Finanziaria per una rettifica alla dichiarazione IVA sulla base di quanto rilevato dalla Guardia di Finanza.
L’Agenzia delle Entrate si era infatti basata, per ricostruire il fatturato dell’azienda, sui pochi documenti rinvenuti che evidenziavano l’applicazione di margini di ricavo superiori a quelli desumibili dal fatturato dichiarato effettivamente dalla contribuente. Contribuente che sosteneva come l’entità del campione utilizzato per la ricostruzione del giro d’affari attribuibile fosse costituito da un numero troppo esiguo di documenti e quindi non sufficienti per determinare in maniera corretta l’entità del fatturato.
L’Agenzia delle Entrate, così come stabilito dall’art. 54 del Dpr 633/1972, può verificare la veridicità della dichiarazione tramite il confronto tra quello che risulta dalla dichiarazione e i dati presenti nei documenti che compongono le scritture contabili obbligatorie.
L’Amministrazione Finanziaria raccoglie quindi nel corso delle ispezioni una serie di documenti, ad esempio le fatture, acquisisce le scritture contabili e sulla base di questi dati ricostruisce il reddito attribuibile al soggetto.
Nel caso preso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il rinvenimento in azienda di un numero esiguo di documenti contabili fosse imputabile alla contribuente che proprio in violazione dell’art.2214 del codice civile non aveva conservato documentazione sufficiente.
La Suprema Corte respingendo l’impugnazione del contribuente ha espresso il principio in base al quale la ricostruzione del reddito può essere basata anche sui pochi documenti contabili rinvenuti se non è possibile effettuare ulteriori raffronti per l’incompletezza della documentazione conservata.