L’art. 54 cpv 1 lett b e 62 cpv 2 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria) del 18 aprile 1989 del Canton Ticino prevede che l’igienista dentale possa esercitare esclusivamente come dipendente.
La proposta di alcuni parlamentari tende a modificare l’art. 62 per fare in modo che le igieniste dentali, al pari di altri operatori sanitari con analoghe qualifiche (levatrici, infermieri, fisioterapisti, odontotecnici, ottici ecc.) possano operare in modo indipendente come avviene negli altri Cantoni svizzeri.
"La decisione del Gran Consiglio di includere la professione di igienista dentale fra quelle da esercitare in modo dipendente – si legge nell'iniziativa – è stata adottata considerando la formazione e i titoli conseguiti dalle igieniste dentali di minor spessore rispetto a quelle di altri operatori. Tale decisione, di fatto confermata nel 2000 nell’ambito di una revisione della legge sanitaria, appare oggi non più giustificata, se non addirittura in contrasto con i principi costituzionali di libertà economica e con gli obiettivi della legge federale sul mercato interno. Se nel passato, infatti, poteva apparire in qualche modo giustificata la restrizione della libertà di esercizio, oggi le cose sono evolute e impongono un adattamento della legge sanitaria nel senso auspicato dalla presente iniziativa".