Di grande interesse la recente pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza 10/3/2009 C-169/2007) riguardo la legittimità del regime autorizzatorio cui sono sottoposti in Austria gli ambulatori odontoiatrici. Ciò anche perché il sistema austriaco presenta non pochi punti di contatto con il sistema vigente in Italia.
Ebbene, nel caso esaminato dalla Corte, ad una società tedesca era stata negata l’autorizzazione ad aprire due ambulatori odontoiatrici sul territorio di due Land austriaci. I nuovi ambulatori erano stati ritenuti non “necessari” in quanto la domanda di prestazioni odontoiatriche era già “coperta” dalle strutture pubbliche e private già esistenti sul territorio, inclusi gli studi professionali singoli ed associati esentati dal regime autorizzatorio.
La Corte ha ritenuto che la normativa in questione non sia conforme al diritto comunitario in quanto va a violare in maniera ingiustificata la libertà di stabilimento sancita agli artt. 43 e 48 TCE.
Le misure restrittive di tale fondamentale libertà, anche nel settore sanitario, sono consentite agli Stati membri solo quando siano necessarie a salvaguardare interessi generali non altrimenti tutelabili. Le norme austriache sull’autorizzazione contengono invece misure ingiustamente discriminatorie in primo luogo in quanto la necessità di nulla osta preventivo è imposta solo agli ambulatori odontoiatrici e non anche agli studi dentistici associati, che, com’è noto, sono ad essi del tutto simili strutturalmente come per prestazioni erogate.
Inoltre poco trasparenti sono risultati agli occhi dei giudici del Lussemburgo pure i criteri posti alla base della valutazione di “necessità” del nuovo ambulatorio, in quanto fondati su dati (rapporto pazienti/odontoiatra e tempi d’attesa non chiaramente valutati) opinabili e nemmeno preventivamente conoscibili da chi sia interessato ad aprire un nuovo ambulatorio, come l’istante società tedesca nel caso di specie.
La sentenza in questione pare molto importante. Innanzitutto perché in essa si ribadisce come le libertà fondamentali sancite dai trattati comunitari vadano garantite in tutti i settori economici, incluso quello sanitario, nel quale le restrizioni imposte dai singoli Stati possono trovare giustificazione solo laddove siano finalizzati, e siano anche effettivamente idonei, a salvaguardare la qualità del servizio sanitario nazionale ed il suo equilibrio economico finanziario.
Ci si chiede, infine, quali potranno essere le valutazioni della suprema Corte europea in merito a talune discipline autorizzatorie attualmente in vigore in varie delle nostre regioni e per nulla dissimili dalle corrispondenti normative austriache.