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Collaborazione occasionale: per l’Agenzia delle Entrate se non c’è il compenso le spese non sono tassate
[lunedì 15 luglio 2013]

Capita spesso che un dentista chiami un suo amico/collega per una consulenza o per risolvere un preciso problema clinico, oppure lo csi chiama per tenere una conferenza ai propri collaboratori. Collega che, proprio in virtù del rapporto di amicizia, viene e non chiede nessun compenso.

Ma almeno le spese (viaggio, pernottamento, cena ed altro) le dovremo rimborsare e se questo accade come ci dobbiamo comportare fiscalmente?

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013, ha precisato che l’indennizzo erogato dal committente per rimborso dei costi “strettamente necessari” sostenuti per l’esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte, a patto che il compenso sia pari a zero e vi sia solo il rimborso delle spese sostenute.

Se invece le spese rimborsate vanno oltre il puro “strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività occasionale”, queste saranno considerate “reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta”.

 


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