A sottolinearlo è una sentenza della Commissione Tributaria di Milano esprimendosi sul ricorso di per un rimborso dell'Irap negato.
“Ai fini dell'esistenza di una autonoma organizzazione di un medico dentista –motiva la Commissione- l'odontotecnico che collabora con il professionista deve essere ritenuto al pari di un fornitore; infatti, sia pure attinente con quella del dentista, egli svolge attività artigianale nello stesso settore senza poter prestare cure e senza poter sostituire il medico”.
Secondo quanto riporta il quotidiano Italia Oggi, citando la sentenza per la Commissione tributaria regionale “l'odontotecnico che fornisce il materiale necessario per le cure dentarie non può essere considerato un collaboratore del medico. In primis perché l'odontotecnico non può in alcun modo svolgere attività di cura odontoiatrica». Quindi, spiega il quotidiano, il collegio aggiunge che l'odontotecnico in sostanza è un artigiano che confeziona i materiali; l'odontotecnico per il dentista può essere ritenuto un fornitore visto che svolge la propria attività artigianale nello stesso settore ed ambito del medico.