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Non valida ai fini fiscali la fotocopia della fattura
[venerdì 20 marzo 2009]

Con la crescente diffusione delle tecnologie accade sempre più spesso di ricevere copia di fatture via fax. La Corte di Cassazione con la sentenza n.4502 del 25 febbraio 2009 ha stabilito che ai fini dell’accertamento fiscale tali copie non sono valide ma sono richiesti i documenti originali secondo quanto disposto dal Dpr 600/1973 che impone la conservazione degli originali degli atti ricevuti quale unica garanzia di una contabilità regolarmente tenuta, mentre le fotocopie non offrono le stesse assicurazioni di integrità dei documenti originali.

L'obbligo di conservazione degli originali delle fatture non può dunque essere bypassato mediante la presentazione di fotocopie o fax.

La questione è stata posta in relazione ad un accertamento attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione una serie di costi dedotti da una società, supportati non dagli originali delle fatture, bensì da copie-fax di queste ultime inviate dal proprio fornitore. Il ricorso inizialmente accolto è stato poi ribaltato in appello per arrivare in Cassazione dove la corte lo ha respinto con la motivazione che il documento originale offre maggiori garanzie di non essere modificato almeno da chi lo riceve e ricordando che proprio il Dpr 600/1973 costituisce una norma ‘speciale’ per una maggiore cautela fiscale rispetto a quella civile dell’art. 2712 del codice civile che equipara la copia all’originale se conforme ai fatti.

Inoltre la Corte precisa che il contribuente non ha giustificato la mancata conservazione dei documenti e di conseguenza viene affermato il principio secondo il quale le fotocopie di documenti originali, che non risultino smarrite o distrutte per cause non imputabili al contribuente, non hanno affatto lo stesso valore probatorio degli originali.

In materia di trasmissione documenti via nuove tecnologie l’Agenzia delle Entrate si era invece pronunciata con la risoluzione 107/2001 sostenendo che la trasmissione delle fatture tramite posta elettronica o con procedure informatizzate doveva ritenersi legittima, sempre che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva vengano materializzati in documenti cartacei.

Tra tali procedure non è però contemplata quella del semplice invio a mezzo fax del documento che, quindi, non è mai stata ritenuta idonea a integrare i presupposti di integrità del documento imposti nel sistema dell'Iva dal Dpr 633/1972. Infatti, nel caso di utilizzo di fax tradizionali, cioè non connessi a strumenti informatici, la fattura, sia elettronica che cartacea, deve essere riprodotta su carta per l'invio e il soggetto destinatario la riceve mediante stampa su supporto cartaceo (circolare 45/2005).


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