Con la circolare n.10/e del 19 marzo l’Agenzia delle entrate ha definito le novità del cosidetto decreto ‘anticrisi’ (Dl 185/2008) che ha ridotto ulteriormente le sanzioni applicabili in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie. In particolare per il ‘ravvedimento operoso’ sono ora previste le seguenti sanzioni :
• in caso di mancato pagamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/12 del minimo (prima era 1/8), se il versamento avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito
• in caso di errori e omissioni sulla determinazione o sul pagamento del tributo, la sanzione ridotta a 1/10 del minimo (in precedenza, era 1/5), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
• in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (prima era 1/8) nel caso in cui il ravvedimento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza.
Queste norme saranno applicabili per tutte le regolarizzazioni avvenute a decorrere dal 29 novembre 2008 anche se riguardano violazioni commesse in data anteriore.