I medici o gli odontoiatri che vogliono accedere alle scuole di specialità devono prima avere superato l’esame di abilitazione.
A sostenerlo e il Consiglio di Stato con la sentenza numero 1420 del 10 marzo scorso che ribalta quanto pronunciato dal Tar Lazio secondo cui i laureati in medicina e chirurgia potevano partecipare ai concorsi per l’accesso alle scuole di specializzazione dell’area medica anche senza il possesso dell’abilitazione.
“La disciplina oggetto dell’impugnazione –sostiene l’avv. Ennio Grassini dal sito www.dirittosanitario.net- non è stata ritenuta in contrasto con il principio di proporzionalità sotto nessuno dei parametri (idoneità, necessità, adeguatezza) in cui lo stesso si articola, perché ritenuta preordinata alla realizzazione del buon andamento dell’azione amministrativa, dando rigorosa attuazione al profilo secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso (nel caso di specie il superamento dell’esame di abilitazione) debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando”.
Il Consiglio di Stato ritiene non sostenibile la tesi secondo cui l’abilitazione potrebbe essere conseguita in un momento successivo.