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E’ pubblicità sanitaria anche l’articolo che fa informazione
[martedì 5 maggio 2009]

Di assoluto rilievo la sentenza della Corte di Giustizia Comunità Europee del 2 aprile 2009 in materia di pubblicità di farmaci. Stabilisce infatti principi giuridici molto interessanti (in una materia nella quale le sentenze sono poche) e che possono trovare sicura applicazione anche negli altri settori della pubblicità, vale a dire (ad esempio) in ambito di pubblicità di professionisti o strutture anche odontoiatriche.

La sentenza entra nel merito di un caso, accaduto in Danimarca, relativo a notizie poste su un sito web da un giornalista inerenti ad un farmaco prima commercializzato e poi ritirato dal commercio in Danimarca.

Apertosi il procedimento penale per violazione della legge sulla pubblicità sanitaria, il giornalista si difendeva sostenendo di non aver percepito alcuna remunerazione dall’azienda produttrice del farmaco e che quindi l’iniziativa doveva essere intesa quale libera manifestazione del pensiero.

Al contrario il giudice danese sosteneva che detta divulgazione di informazioni era da considerarsi pubblicità in quanto diretta ad incoraggiare i consumatori ad acquistare il medicinale, essendo irrilevante l’esistenza o meno di un vincolo tra l’interessato e il produttore o il venditore di tale medicinale.

La questione veniva rinviata in Corte di Giustizia ove il giudice comunitario era chiamato ad esprimersi e a far luce su aspetti della materia particolarmente delicati: la valutazione dei criteri di distinzione tra “pubblicità” e “informazione” e (aspetto più rilevante) della possibile configurabilità di una “pubblicità” ove  il messaggio non provenga dal soggetto che vende il bene o il servizio (e che quindi ha un interesse diretto alla promozione) ma da un soggetto terzo (nella specie un giornalista).

La Corte di Giustizia ha accolto la tesi del giudice danese (nonché le Conclusioni dell’Avvocato Generale dello Stato depositate in corso di causa).

La sentenza evidenzia infatti che l’art. 86, n. 1, della Direttiva 2001/83, definisce la nozione di «pubblicità dei medicinali» come «qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali»: in questo senso, dalla mera lettura della norma, si evince che tale definizione pone esplicitamente l’accento sulla finalità del messaggio (che deve essere “promozionale”) , mentre non contiene alcuna indicazione relativamente alle persone che divulgano tale informazione.

In sostanza  il messaggio - ove abbia finalità promozionali - può essere qualificato come “pubblicità” anche quando è realizzato da un terzo indipendente (ed al di fuori di un’attività commerciale e industriale).

Precisa poi la Corte che starà ai singoli giudici nazionali verificare, nei singoli casi, se sussisteva una  “finalità promozionale” oppure se si trattava di mera informazione, rientrante in questo senso nella diversa sfera della libertà di pensiero (tutelata peraltro dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 11 della Carta Fondamentale dell’Unione Europea).

In sintesi: attenzione ai c.d. redazionali ( peraltro molto diffusi). La circostanza (soggettiva) che chi firma sia un giornalista non esclude la configurabilità del testo come “pubblicità”; ciò che rileva non è chi scrive ma “cosa” viene scritto e “come”: in altre parole se sussiste o meno uno scopo promozionale.

   


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