Con la sentenza n.10028 del 29 aprile 2009 la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito presunto calcolato attraverso lo strumento del redditometro non abbia sempre efficacia retroattiva nel caso in cui il reddito presunto calcolato basandosi sui parametri definiti dalle nuove disposizioni di legge su redditi riferentesi a periodi di imposta precedenti sia superiore a quello risultante dall’applicazione dei vecchi parametri.
Il caso che ha portato alla sentenza della Suprema Corte è quello di un contribuente che contestava al fisco, in seguito ad accertamento, un reddito stimato relativo al periodo d’imposta 1989 in base alle disposizioni previste dai decreti legge del 1992. Il contribuente faceva ricorso sostenendo non applicabili i nuovi criteri previsti dalle disposizioni del 1992 a redditi di anni precedenti al 1991. Il ricorso veniva accolto dalla locale sezione tributaria ma l’amministrazione faceva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte con la sentenza sostiene la non retroattività della norma in base a quanto stabilito dall’art. 3 della legge 212 del 2002 che il Fisco abbia creato nel caso specifico un danno al contribuente applicando le nuove disposizioni del decreto del 1992. Le motivazioni della Corte hanno infatti precisato che queste norme hanno rappresentato una sostanziale modifica rispetto alle disposizioni precedenti, non solo la definizione di nuovi coefficienti ma hanno comportato variazioni nella determinazione della base imponibile (ad esempio includendo la casa di proprietà tra i valori da considerare) e indicavano nuovi meccanismi di calcolo.