Per fare chiarezza su una questione che negli anni è stato oggetto di interpretazioni da parte di vari organismi, la Fnomceo interviene attraverso la comunicazione numero 14 del 20 maggio scorso sulla pubblicità sanitaria da parte degli iscritti.
“Appare necessario –scrive il presidente Amedeo Bianco ai presidenti degli Ordini provinciali- fare il punto della situazione considerando che le risultanze emerse nella relazione finale della recente indagine dell’AGCM hanno riaperto il tema del conflitto fra alcune norme deontologiche, nel caso di specie, quelle concernenti la regolamentazione della pubblicità sanitaria e le norme per la tutela della libera concorrenza, di cui è garante la suddetta Autorità”.
Per quanto riguarda la verifica preventiva del messaggio pubblicitario da parte dell’Ordine, la nota ribadisce che nelle regioni ove trova ancora applicazione l’autorizzazione da parte dei Comuni “rimane pienamente in vigore l’indicazione per gli Ordini di rilasciare lo specifico nullaosta”. Ove invece non si reputi più necessaria da parte di Regioni e Comuni l’autorizzazione preventiva l’iscritto dovrà presentare, almeno 15 gironi prima della diffusione, il messaggio che si vuole divulgare unitamente ad una autocertificazione di rispondenza del messaggio pubblicitario alle norme deontologiche. La valutazione, precisa la nota, verrà effettuata “in conformità ai criteri di indipendenza, dignità e onore della professione”.
Infine sulla abrogazione della 175/1992 la Fnomceo ricorda che la liberalizzazione vale per coloro che svolgono la propria attività in forma singola o associata ma non per le società di capitali per le quali, sostiene la Fnomceo rimangono in vigore le norme previste dalla 175/92.
Sul tema delle “promozioni” si segnala la nota inviata il 16 aprile scorso dalla Cao nazionale, a firma del presidente Giuseppe Renzo, a tutti i presidenti dei vai albi provinciali ai quali si chiede di vigilare, ed eventualmente intervenire, nei confronti dei professionisti che offrono visite gratuite allo scopo promozionale.
Ricordando come l’articolo 54 del Codice Deontologico preveda che il medico può in particolari circostanze prestare gratuitamente la propria opera, salvo che non costituisca concorrenza sleale, la Cao sostiene che “qualsiasi iniziativa concernente prestazioni professionali gratuite, anche quando fossero svolte nell’abito di una opportuna informazione sanitaria, devono essere preventivamente soggette all’esame dei competenti organi ordinistici e comunque non devono tradursi, neanche indirettamente, in interventi volti a promuovere la propria attività professionale attraverso una concorrenza sleale ed un esplicito accaparramento di clientela”.