La legge 69/2009 di riforma del processo civile (in vigore dal 4 luglio 2009) introduce alcune modifiche riguardanti la CTU.
In primo luogo cambiano le modalità di nomina (art. 191 cpc) e la procedura relativa al processo verbale e relazione (art. 195 cpc).
“Oggi –spiega l’avv Silvia Stefanelli- il giudice nomina il CTU e fissa udienza di comparizione; nel corso di tale udienza vengono formulati quesiti, viene stabilito l’inizio delle operazioni peritali ed il termine per il deposito della relazione. Dal 4 luglio il giudice istruttore nominerà un consulente, formulerà i quesiti e fisserà l’udienza nella quale il consulente dovrà comparire. Nell’ordinanza resa all’udienza fissata per il giuramento saranno previsti tre termini: il primo per l’invio della relazione alle parti costituite; il secondo per le osservazioni scritte delle parti stesse; il terzo per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse”
Il nuovo iter recepisce peraltro dal punto di vista legislativo una prassi già in uso fa parte dei giudici più illuminati.
Un’altra importante modifica riguarda la distribuzione degli incarichi ai CTU all’interno dei Tribunali: il nuovo art. 23 delle disp att. c.p.c. stabilisce un limiti agli incarichi sancendo che a nessuno dei CTU iscritti possono essere affidati incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’Ufficio.
Dovrà essere garantita dal Presidente del Tribunale la trasparenza nel conferimento degli incarichi, anche attraverso mezzo informatici.