Che le sanzioni penali in caso di esercizio abusivo della professione da parte finto dentista e di concorso (favoreggiamento) da parte dell’odontoiatra siano quasi “ridicole” è un fato noto. Meno noto, invece, è che il vero danno in caso di accertamento penale si subisce quanto avviene il sequestro dello studio.
È il caso della recente Cass Penale, sez VI sent n. 24273 dell’11 giugno 2009, come ci segnala l’avv. Silvia Stefanelli esperto di diritto sanitario.
Questi i fatti. Al momento dell'intervento degli organi di polizia, nell’ambulatorio dentistico vi era l’odontotecnico che ultimava interventi di terapia conservativa nel cavo orale di una paziente; si ritenevano dunque sussistenti indizi relativi all’esercizio abusivo della professione di dentista a carico dell’odontotecnico ed il concorso a carico del dentista, considerato consapevole della presenza del tecnico nei giorni di assenza dallo studio.
Veniva quindi aperto procedimento disciplinare e posto sotto sequestro lo studio.
Il dentista presentava istanza di riesame sul provvedimento di sequestro e poi impugnava la conferma in Cassazione. Ma anche in Cassazione dava torto all’odontoiatra.
Stabiliva infatti la Suprema Corte “ l'immobile adibito a studio dentistico e laboratorio per l'esercizio dell'attività odontoiatrica è collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all'esercizio di tale attività e pertanto può essere sottoposto a sequestro preventivo, unitamente ai beni strumentali siti al suo interno, rientrando nella nozione di cosa pertinente al reato, in rapporto di necessaria, specifica e strutturale correlazione con la commissione dell'attività illecita di esercizio abusivo della professione”.