Anche il TAR di Trento conferma quanto già evidenziato da precedenti sentenze. Infatti la recente sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sent. n. 164 del 03.06.2009 ha rigettato il ricorso di alcuni laureati in odontoiatria che avevano impugnato la deliberazione con la quale l'Azienda Sanitaria locale disponeva la loro esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente odontoiatra - disciplina odontoiatria, ritenendoli non in possesso di alcuna specializzazione né nella disciplina a concorso né in disciplina equipollente come richiesto dagli artt. 15 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e 28 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483,
Gli odontoiatri ricorrenti, ci spiega l’avv Silvia Stefanelli esperto di diritto sanitario, hanno invece cercato di sostenere che, nello specifico caso dell’odontoiatria, le norme di ci sopra dovrebbero essere integrate da quanto previsto dalla legge 24.7.1985, n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra e che ha equiparato il laureato in odontoiatria al medico specializzato nella stessa disciplina. Hanno poi aggiunto se è pacifico che la laurea in odontoiatria non è sufficiente per accedere a tutte le discipline specialistiche in cui si articola la relativa area, nel caso del concorso in questione, bandito per l'area odontoiatria, disciplina odontoiatria, essi avrebbero avuto pieno titolo a parteciparvi in quanto già in possesso della specializzazione nella disciplina di odontoiatria, conseguito unitamente al diploma di laurea.
Di diverso avviso però il TAR di Trento: posto infatti che tutto il sistema di riordino della disciplina in materia sanitaria voluto dal legislatore con il D.Lgs. n. 502 del 1992 si basa sui principi della managerialità e dell'efficienza, ha ritenuto legittima la deliberazione di esclusione della ASL, affermando che la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e la relativa abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito del superamento dell'apposito esame di Stato, permette l'esercizio della professione di odontoiatra; tale laurea però non concretizza un ulteriore titolo di specializzazione nell'area dell'odontoiatria o in una disciplina affine non può essere consentita la partecipazione ai concorsi per l'accesso al primo livello dirigenziale del servizio sanitario nazionale.