L’onere della prova spetta al contribuente in caso di accertamento bancario come nuovamente ribadito dalla Cassazione con la sentenza n.18339 del 17 agosto 2009 che indica come l’Agenzia delle Entrate non sia tenuta a fornire prove sulla richiesta di accertamento ma spetta al contribuente dimostrare che i redditi contestati siano irrilevanti a tal fine.
La Corte ha precisato infatti che “… Il Dpr n. 600 del 1973, art. 32, nel caso di acquisizione di conti correnti bancari, impone di considerare ricavi sia le operazioni attive, sia quelle passive. Il legislatore considera, fino a prova contraria, ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti, in quanto non ritiene che il contribuente evasore occulti in pari misura i ricavi ed i costi; anzi, la norma muove dal presupposto che il contribuente tenda ad occultare i ricavi, ma non i costi…”.
In caso di accertamento bancario i prelevamenti e i versamenti operati sul conto del contribuente sono considerati ricavi e quindi l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a “giustificare” o fornire prove alla sua richiesta ma spetta al contribuente dimostrare che i movimenti bancari contestati non sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito, giustificando ogni singola operazione di conto corrente di versamento o prelevamento contestata dal fisco.