Con la sentenza n.17210 del 23 luglio 2009 la Cassazione ha stabilito che il contribuente oggetto di accertamento da parte del fisco se manifesta la volontà di collaborare per chiarire la propria posizione con l’amministrazione durante l’esame dei documenti e l’ispezione accetta implicitamente i risultati della verifica anche se l’iter procedurale seguito dall’Amministrazione Fiscale risulta “viziato”.
L'Amministrazione ha infatti la facoltà di chiedere al contribuente l'esibizione di atti e documenti e, in mancanza di risposta può con autorizzazione del sindaco e con preavviso di almeno 5 giorni, eseguire un'ispezione diretta presso l'immobile del soggetto sottoposto a verifica e il contribuente può rifiutare l’accesso nel caso in cui l’amministrazione non abbia seguito l’iter procedurale per l’ispezione senza conseguenze sulla sua posizione fiscale.
Nel caso in cui però il contribuente consenta l'accesso, "l'inosservanza della procedura rimane priva di conseguenze e non intacca il risultato della verifica, avendo il contribuente manifestato comunque la volontà di collaborazione, nonostante la relativa inosservanza… Ne consegue, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che il contribuente, avendo comunque consentito l'accesso, non può poi contestare i risultati sotto il profilo dell'inosservanza delle prescrizioni procedurali cui egli, attraverso il suo comportamento concludente, ha di fatto rinunciato".
L’ispezione risulta valida anche se nata da un ‘accertamento viziato’ perché, giustifica la Cassazione, la partecipazione e la collaborazione del cittadino sottoposto a verifica supera qualsiasi questione sulla regolarità procedurale dell'attività accertativa ed equivale ad accettare l’operato dei funzionari del fisco ed i risultati che ne derivano.