Con la sentenza numero 9957/09 il Tar Lazio impone al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di indire una nuova prova attitudinale come previsto dalla legge 386/1998.
Legge con la quale si consentiva agli immatricolati dal corso di laurea in medicina dell'80-81 a quelli immatricolati nell'anno 84-85 (che non potevano più esercitare la professione come disposto da varie sentenze europee) di per poter esercitare la professione di odontoiatra iscrivendosi all’Albo superando una prova attitudinale. Prova che si tramuto, attraverso un decreto attuativo in un corso di formazione obbligatorio da svolgere presso alcune sedi universitarie con una prova finale il superamento della quale avrebbe dato il diritto di iscriversi all’Albo degli odontoiatri. Al tempo furono circa 3500 i medici che parteciparono e superarono la prova.
La sentenza nasce a seguito del ricorso presentato da un medico di Reggio Calabria immatricolato nel1980-1981 e laureatosi nel 1988 stesso anno che ha conseguito l’abilitazione iscrivendosi all’Albo degli odontoiatri. Il 31 luglio 2008 l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria gli rendeva noto la cancellazione dall’Albo degli odontoiatri in quanto non aveva rispettato quanto imposto dalla 386/98.
Tra le motivazioni del Tar nell’accogliere le istanze del ricorrente quella che l'art. 1 del d.lgs. n.386 prevede la possibilità di iscrizione all'albo degli odontoiatri previo superamento di prova attitudinale; non prevedeva un termine di scadenza per la domanda. Inoltre il Tar ricordando come il 20 ottobre 2005 è entrata in vigore la direttiva n. 2005/36/CE, pertinente al riconoscimento delle qualifiche professionali: disposizioni comunitarie incorporate nell'ordinamento italiano con d.lgs.n. 206/2007, conferma l'obbligo di provvedere del ministero della Salute, ad indire una nuova prova attitudinale.