L’accertamento sulla base del “redditometro” è legittimo anche se lo scostamento rilevato riguarda gli anni passati che non sarebbero più rettificabili. A sostenerlo la sentenza 88/04/09, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna. La Commissione ha stabilito che ai fini dell'applicabilità del redditometro, è sufficiente rilevare uno scostamento in misura non inferiore al 25% in relazione ad almeno due periodi di imposta anche di diversi anni prima.. Secondo i giudici bolognesi l’accertamento sintetico non è basato “su una quantificazione di componenti positivi e negativi di reddito ma sugli indici di capacità contributiva che hanno valore di prova relativa che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che chiamato a dimostrare una realtà diversa da quella presunta ed incapace di produrre alcuna prova concreta al riguardo".
Diverse sono infatti le sentenze della Cassazione che sanciscono in modo chiaro che questo tipo di accertamento ha un'efficacia presuntiva di tipo relativo, e determina l'onere per il contribuente di fornire elementi in senso contrario, che debbono formare oggetto di specifica valutazione da parte del giudice tributario (sentenze Cassazione 474/2008, 10491/2008, 16472/2008, 16745/2008, 22937/2007, 14367/2007, 17985/2006, 19403/2005).