Sono ben quattro le sentenze depositate sabato 19 dicembre dalle Sezioni unite civili della Cassazione che riducono la portata degli studi di settore.
Secondo la Cassazione “gli scostamenti di reddito dichiarato dal contribuente dagli studi di settore hanno natura presuntiva, rappresentando soltanto “un indice rilevatore di una possibile anomalia del comportamento fiscale”. Quindi la non congruità viene considerata una presunzione semplice e non grave. Tale gravità, spiega la Cassazione “può derivare infatti soltanto dall'esito di un contraddittorio obbligatorio, pena la nullità dell’accertamento”.
"La procedura di accertamento standardizzato - si legge nel principio enunciato dal Collegio esteso nelle sentenze 26635, 26636, 26637, 26638 - mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente".