Con il decreto 86/2009 la Regione Lazio semplifica, e di molto, le procedure per l’apertura di nuove strutture odontoiatriche sbloccando di fatto una decina di domande, in prevalenza di grosse strutture, che giacevano da tempo in Regione.
Prima del provvedimento la Regione doveva indicare il numero di nuove strutture sanitarie per le singole specialità che potevano aprire sul territorio regionale in funzione del fabbisogno sanitario. Dalla pubblicazione sul Bur del provvedimento, la determinazione dei fabbisogni sanitari sarà limitata alle funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa. Essendo le prestazioni odontoiatriche non comprese nei LEA, spiega la Regione, gli ambulatori odontoiatrici non sono assoggettabili a valutazione.
Nello specifico la Regione ha ritenuto “non applicabile agli ambulatori odontoiatrici esercitanti attività monospecialistica la verifica di compatibilità di cui alla LR. 4/2000 e RR 2/2007 per i quali l’autorizzazione alla realizzazione potrà essere rilasciata dall’amministrazione comunale senza la predetta verifica da parte della Regione. Per queste motivazioni la Regione “ritiene di ricomprendere nella procedura di cui al presente provvedimento, senza necessità di ulteriori adempimenti, le richieste di autorizzazione alla realizzazione di ambulatori odontoiatrici già agli atti della competente struttura regionale; di precisare che in caso di struttura ambulatoriale polispecialistica la verifica di compatibilità in esame è da ritenersi necessaria esclusivamente per le altre attività specialistiche; di confermare ogni disposizione in materia di autorizzazione all’esercizio in merito alla quale le strutture interessate dovranno presentare , ottenuta l’autorizzazione alla realizzazione dal Comune, ulteriore istanza correlata dalla prevista documentazione; di non prevedere per le strutture in oggetto il rilascio di accreditamento istituzionale né consentire la stipula di accordi contrattuali; di dare mandato alla competente direzione regionale “Politiche della prevenzione e dell’assistenza sanitaria territoriale” di adottare tutti gli atti necessari a dare compiuta operatività alle disposizioni del presente provvedimento.
Rimangono gli adempimenti burocratici e le autorizzazioni comunali necessari per l’apertura di nuove attività sanitarie”.