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Graziati alcuni prestanome. Non sanzionabili quelli che hanno fatto lavorare nel proprio studio un medico non iscritto all’Albo degli odontoiatri
[lunedì 1 marzo 2010]

Non sarà possibile sanzionare un medico o odontoiatra che ha fatto lavorare nel proprio studio un medico abilitato non iscritto all’Albo degli odontoiatri.

Lo stabilisce l’articolo 6 comma 9-quater inserito nel DDl-1955 (più conosciuto come decreto Milleproroghe) approvato definitivamente dal Senato venerdì 26 febbraio ed in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Secondo quanto approvato -su proposta del Sen. Giuseppe Saro (PDL), agronomo di Udine- “gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno” ma, “fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, l’esercizio dell’odontoiatria anche prima della formale iscrizione all’Albo degli odontoiatri”.

Quindi se un titolare di studio odontoiatrico o un direttore sanitario consente ad un medico abilitato all’esercizio professionale ma non iscritto all’Albo degli odontoiatri -come obbliga la legge- non potrà essere sanzionato dal proprio Ordine come stabilito dall’art.8 comma 1 della legge 175/92. Saranno invece considerati abusivi i medici chirurgi, ma anche gli specialisti in chirurgia maxillo-facciale  che vengano scovati a lavorare come odontoiatri nel suo studio rischiando le pene comminate dal giudice per la violazione dell’art 348 del cp (in genere qualche centinaio di euro di multa) e l’eventuale procedimento disciplinare da parte del proprio Albo, quello dei medici.

Da verificare, poi, se il legislatore intenda come “coordinamento legislativo” lo svolgimento della sessione di esame suppletiva imposta al Ministero dalla sentenza del Tar Lazio (l’iscrizione scade il 13 marzo) oppure ritenga che sia necessaria una legge ad hoc. In questo caso gli effetti della norma saranno molto più lunghi.


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