L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in ordine all'esatta interpretazione di alcune disposizioni normative su varie questioni fiscali racchiudendole nella circolare n. 12/E del 12 marzo pubblicata sul sito dell’Agenzia. Di seguito quelle che riguardano l’accertamento fiscale tramite studi di settore.
Personalizzazione del risultato degli studi di settore utilizzati in contraddittorio
Domanda:
Con le sentenze 26638, 26637, 26636, 26635 della Corte di cassazione a sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009, è stato ribadito che il risultato degli studi di settore deve necessariamente essere personalizzato nell’ambito del contraddittorio. E ciò, evidentemente, deve essere fatto con elementi che riguardano l’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Ritiene, pertanto, l’Agenzia di mutare il proprio orientamento circa l’utilizzo di semplici elementi “indice” estrapolati dal redditometro, come le autovetture e gli immobili, che non hanno alcuna attinenza con l’attività d’impresa o di lavoro autonomo, per avvalorare l’eventuale posizione di “non congruità” derivante dal software Gerico?
Risposta:
Le sentenze della Cassazione non fanno riferimento alle caratteristiche degli elementi che, nell’ambito del necessario contraddittorio, possono contribuire alla “personalizzazione” del risultato degli studi di settore (rectius: alla conferma della alta probabilità che il risultato sia coerente con l’effettiva situazione del contribuente). L’Agenzia non ritiene di mutare il proprio orientamento, dato che lo stesso non riguarda affatto, come spiegato in numerosissime occasioni, l’utilizzo di elementi “indice” estrapolati dal redditometro. In base alle direttive recentemente impartite, infatti, gli Uffici utilizzano elementi di conferma delle risultanze degli studi di settore sia direttamente connessi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo (indicatori di coerenza, redditività a livello pluriennale, e così via), sia concernenti il maggior reddito d’impresa o lavoro autonomo derivante dai ricavi o compensi risultanti dagli studi, in tal caso rappresentati da elementi denotanti una capacità contributiva significativamente superiore a quella espressa dai detti redditi dichiarati (ovviamente considerando l’eventuale esistenza di redditi di diversa natura). Tale orientamento sta dando risultati assai significativi, sia in termini di recupero di evasione pregressa, sia in termini di definizione degli accertamenti (quest’ultima certamente favorita dalla particolare “persuasività” degli elementi utilizzati per supportare le risultanze degli studi la cui efficacia viene immediatamente colta dagli stessi contribuenti interessati).