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Gli studi professionali possono cedere oltre ai beni del proprio studio anche la clientela
[mercoledì 24 marzo 2010]

Con la sentenza 2860 del 9 febbraio, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che è legittimo il contratto con cui si prevede, attraverso compenso, che la cessione dello studio del professionista comprende, non solo i beni strumentali, ma anche il portafoglio clienti del professionista.

Secondo la Cassazione è quindi valido “il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest’ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto fra prestatore d’opera intellettuale e cliente e la necessità quindi del conferimento di un altro incarico dal cliente al cessionario) ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra vecchi clienti ed il soggetto subentrante”.

Sempre la Corte chiarisce come il professionista che cede lo studio e la sua clientela non la possa ovviamente obbligare a rimanere “fedele” a chi subentra ma deve attivarsi positivamente per promuovere la nuova gestione e non può esercitare la professione nello stesso luogo.

Dal punto di vista fiscale le Entrate osservano come “la cessione della clientela ("avviamento intellettuale"), nonché degli altri elementi immateriali nell'ambito dell'espletamento dell'attività di lavoro autonomo, artistico o professionale, non ha trovato espressa regolamentazione da parte del legislatore prima delle modifiche introdotte all'articolo 54 del Dpr 917/1986, nel quale è stato inserito - dall'articolo 36, comma 29, lettera a), del Dl 223/2006 - il nuovo comma 1-quater, avente effetto dal 4 luglio 2006. Così, tra i proventi che concorrono a formare il reddito professionale assumono ora rilevanza anche i corrispettivi conseguiti a seguito della cessione, parziale o totale, del pacchetto clienti, ovvero di elementi immateriali, comunque riferibili all'attività artistica o professionale”.

“La tassazione di tali corrispettivi –continuano le Entrate- avviene in forma separata ex articolo 36, comma 29, lettera b), Dl 223/2006 (che ha introdotto la nuova lettera g-ter) al comma 1 dell'articolo 17 del Tuir), qualora il percepimento avvenga in una sola soluzione, salvo opzione per la tassazione ordinaria (cfr circolare 11/2007). D'altro canto, al professionista subentrante è riconosciuta la facoltà di dedurre i costi sostenuti a fronte dell'acquisizione della clientela nell'anno di effettuazione del pagamento. In assenza di uno specifico corrispettivo per la cessione della clientela, non sussiste alcun reddito imponibile, ex articolo 54, comma 1-quater, Tuir, in capo al professionista che associa i propri collaboratori (circolare 8/2009)”.

 


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