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Onorari: non vincolante il parere dell'Ordine, spetta al professionista provare l'effettività delle prestazioni
[giovedì 1 aprile 2010]

“L’ennesima delegittimazione dell’istituto ordinistico”. Probabilmente sarà questo il commento dopo la sentenza della seconda sezione civile della Cassazione (la numero 3463/10 depositata il 15 febbraio) che in tema di danni e pagamento di onorari ha indicato che spetta al professionista provare, davanti al giudice, l’effettività delle prestazioni svolte al di la della “vidimazione” della parcella da parte del proprio Ordine professionale.

La vicenda sulla quale si è pronunciata la Cassazione riguarda un avvocato ma secondo la norma del codice civile (art. 2233) si può applicare a tutte le libere professioni regolamentate da un Ordine professionale. Nello specifico il cliente contestava la parcella dell’avvocato, vistata dall’Ordine, al quale, secondo la Cassazione, spetta (ex articolo 2697 Cc) l’obbligo di provare la consistenza delle prestazioni finite ed in questo caso contestate dal cliente, per dare al giudice la possibilità di verificare la fondatezza delle richieste. Il parere di congruità della parcella espresso dall’Ordine sulla liquidazione, precisa la Suprema Corte, non è vincolante.


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