Il mancato aggiornamento professionale comporta un danneggiamento al decoro e al prestigio della professione, quindi il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua è soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di compimento di errori gravi tecnici.
A sostenerlo è la Suprema Corte di Cassazione Sezione III Civile con la sentenza numero 2235 del 1 febbraio 2010 con la quale è stato respinto il ricorso di un notaio al quale l’Ordine aveva applicato la sanzione disciplinare della censura in quanto aveva conseguito solamente 93 crediti in luogo dei 100 richiesti per il biennio 2006-2007.
Come per i medici, il cui aggiornamento professionale oltre ad un dovere deontologico è anche un adempimento di legge, anche per altri professionisti iscritti ad un Ordine professionale la formazione continua è regolamentata: per i notai da un regolamento specifico inserito nel proprio codice deontologico.
La sentenza risulta molto interessante anche per gli odontoiatri in quanto la nuova ECM affida agli Ordini provinciali l’obbligo di registrare e verificare l’aggiornamento dell’iscritto. Qualora l’Ordine verificasse che questo non abbia assolto agli obblighi di legge -e deontologici- dovrebbe scattare la sanzione disciplinare.
Nello specifico al notaio era stata comminata la sanzione disciplinare della censura dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Notariato di Ancona al quale si era opposto ricorrendo alla Corte di appello e poi alla Cassazione. Tra i vari motivi il ricorrente prospettava la dubbia costituzionalità della norma che pone, a carico dei notai, l'obbligo di formazione e aggiornamento sanzionandolo disciplinarmente, così introducendo un nuovo requisito non previsto dalla legge per l'esercizio della professione. Sulla questione la Suprema Corte l’ha ritenuta inammissibile “dovendosi escludere, da un lato, e in via assorbente, che siano suscettibili di sindacato di legittimità costituzionale le norme deontologiche elaborate da un consiglio dell'ordine professionale, e dall'altro, - comunque - che possa ravvisarsi, nell'obbligo imposto a un professionista di formazione e aggiornamento, la introduzione di un nuovo requisito per l'esercizio della professione, altrimenti coperta da riserva di legge”.