L’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 19/E del 14 aprile 2010 interviene in merito alla gestione delle controversie in materia di studi di settore a seguito delle varie sentenze della Cassazione in materia. Sostanzialmente le Entrate confermano quanto espresso dalla Cassazione ribadendo la centralità del contenzioso con il contribuente per l'accertamento degli scostamenti rispetto agli studi di settore.
“Secondo tale giurisprudenza di legittimità –precisa l’Agenzia delle Entrate- la presenza dello scostamento legittima l’avvio di una procedura finalizzata all’accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato. Ne consegue che “è il contraddittorio - previsto espressamente dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, come modificato dalla L. n. 301 del 2004, art. 1, comma 4 409, lett. b), e comunque già affermato come indefettibile, a prescindere dalla espressa previsione, dalla giurisprudenza, in ossequio al principio del giusto procedimento amministrativo (v. Cass. n. 17229 del 2006), e dalla prassi amministrativa - l’elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l’ipotesi dello studio di settore”.
In caso di mancata attivazione del contraddittorio, continua la circolare, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risulteranno viziati, pertanto gli uffici dell’Agenzia abbandoneranno tutti i relativi contenziosi sospesi. Al contrario, dove si sia cercato il confronto con il contribuente e questo lo abbia rifiutato, si può andare avanti con la pretesa tributaria, sempre che la stessa sia giudicata sostenibile.
Il contraddittorio, ricorda le Entrate è uno strumento che permette di chiarire ed anche ribaltare le presunzioni avanzate dall’Agenzia attraverso l’applicazione degli studi di settore utilizzando tutti gli elementi in possesso. E’ naturale, si precisa, che l’onere della prova sia a suo carico. Da parte sua, l’Amministrazione finanziaria, è tenuta a dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento.