L’onere della prova spetta al contribuente anche in caso di indagine bancaria. A ribadirlo è la sentenza numero 24/8/10 della Commissione tributaria della Puglia che si è espressa sul ricorso di un odontotecnico al quale, durante una verifica, gli veniva contestato un reddito d'impresa superiore a quello dichiarato nell'anno precedente, sulla base di maggiori ricavi dedotti, delle spese e dei versamenti effettuati sul proprio conto corrente. Alla richiesta di giustificare versamenti e spese il contribuente non ha saputo dare una giustificazione.
Ricevuto il verbale di constatazione il contribuente ricorreva presso la Commissione tributaria provinciale che accoglieva l'istanza, affermando “che i verificatori erano giunti alle loro conclusioni con presunzioni fondate su fatti incerti e privi delle indispensabili caratteristiche di gravità, precisione e concordanza”. L'ufficio tributario ricorre a sua volta in appello e la Commissione tributaria regionale, facendo riferimento alla normativa vigente ratione temporis all'epoca dei fatti, ha ritenuto che “la presunzione posta dall'articolo 32 del Dpr 600/73 importa l'inversione dell'onere probatorio, ponendolo a carico del contribuente anche in riferimento ai conti correnti bancari in relazione ai quali abbia disponibilità operativa”.
La sentenza del Ctr pugliese conferma quindi quanto già precedentemente affermato da altre sentenze in tema di accertamento bancario.