La vicenda risale al 2003 quando un medico chirurgo laureato il 30 marzo del 1994 ed abilitato all’esercizio professionale è stato denunciato dai Nas e successivamente condannato per avere esercitato abusivamente la professione di odontoiatra non avendo i requisiti di legge.
Il medico ricorreva in cassazione sostenendo che “al momento della commissione del fatto (aprile 2003) la sua condotta non potesse considerarsi illecita in forza delle modifiche normative introdotte in materia di esercizio della professione di odontoiatra di cui alla L. 31 ottobre 1988, n. 471 e al D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, - che consentivano ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni da 1980-1981 a 1984- 1985, abilitati all'esercizio professionale, la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio di tale attività, previo superamento della prova attitudinale - norme queste da ritenersi integrative del precetto penale, essendo pacifica la natura di norma penale in bianco dell'art. 348 c.p., per le quali quindi valeva la disciplina della successione delle leggi, dettata dall'art. 2 c.p.”. “Di conseguenza –continua la nota difenziva- essendo l'imputato in possesso dei requisiti prescritti e avendo superato in data 5/7/03 la prova attitudinale, la condotta contestata in epoca precedente doveva ritenersi scriminata dalla intervenuta "abolitio crimminis".”
La Cassazione accogliendo il ricorso osserva che “l'art. 348 cp., che punisce il reato di esercizio abusivo di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto postula, come si evince dalla stessa formulazione del testo normativo - incentrato sull'avverbio "abusivamente" - l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito - ed è quindi abusivo - l'esercizio di determinate professioni.