Farà certamente discutere ed aprirà scenari nuovi in tema di autorizzazione sanitaria la sentenza n. 10207 del 30-04-2013 della Cassazione civile chiamata a decidere sul ricorso presentato dal Comune di Fermo contro la sentenza del Giudice di Pace, confermata nei due gradi di giudizio successivi, con la quale nel 2007 accoglieva il ricorso presentato dai legali del dott. Giancarlo Bacalini, odontoiatra di Fermo, sanzionato nel gennaio 2006 dal Comune per avere aperto uno studio odontoiatrico senza l'autorizzazione prescritta dalla L.R. Marche n. 20 del 2000, art. 7.
Con la sentenza la Cassazione contesta l’interpretazione della legislazione regionale di settore che vuole assoggettare ad autorizzazione tutti gli studi odontoiatrici.
Diverso, motivano i giudici, quanto dispone il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 ter in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria, aggiunto dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, laddove al comma 2 stabilisce che "l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente,... ".