La legge 69/2009 di riforma del processo civile (in vigore dal 4 luglio 2009) introduce alcune modifiche riguardanti la CTU.
In primo luogo cambiano le modalità di nomina (art. 191 cpc) e la procedura relativa al processo verbale e relazione (art. 195 cpc).
“Oggi –spiega l’avv Silvia Stefanelli- il giudice nomina il CTU e fissa udienza di comparizione; nel corso di tale udienza vengono formulati quesiti, viene stabilito l’inizio delle operazioni peritali ed il termine per il deposito della relazione. Dal 4 luglio il giudice istruttore nominerà un consulente, formulerà i quesiti e fisserà l’udienza nella quale il consulente dovrà comparire. Nell’ordinanza resa all’udienza fissata per il giuramento saranno previsti tre termini: il primo per l’invio della relazione alle parti costituite; il secondo per le osservazioni scritte delle parti stesse; il terzo per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse”