Il difetto di consenso informato non attiene né alla validità del contratto d’opera professionale nè alla diagnosi della situazione del paziente ed alla scelta della terapia, bensì alla scelta del trattamento sanitario necessario per l’attuazione della stessa. A sostenerlo è la Cassazione con la sentenza n. 8527, Seconda sezione Civile dal 8 aprile scorso.
I giudici erano stati chiamati a decidere sulla vicenda di una paziente rivoltasi ad uno studio odontoiatrico per una visita di controllo a causa di un’algia alle arcate inferiori. Durante la visita il dentista “si era limitato a limare alcuni denti e a rilevare il calco dell’arcata dentale, prospettando la necessità di più interventi operatori per un costo preventivato in 4.550 euro”.
Ma la paziente sostiene di non aver mai conferito nessun incarico al dentista anche perchè non ha mai firmato il consenso informato, dice, e per questo decide di non pagarlo. Il dentista si rivolge all’autorità giudiziaria. Il giudice di pace dà ragione alla donna, ma in tribunale accoglie le tesi del dentista condannando la donna a rimborsare la somma di 1.347 euro.