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Entro fine anno il documento valutazione dei rischi

Redazione ilDentale·4 dicembre 2008·2 min di lettura

Il 31 dicembre 2008 scade il termine per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DUVR) in base alla nuova disciplina di cui al Dlgs 81/2008 (si veda Legge 2/8/2008 n. 129 che ha modificato l’ art. 306 del DLgs 81/2008).

Domanda ricorrente in questi giorni attiene alla necessità o meno di rivedere il precedente documento di valutazione.

A tale domanda non può essere data risposta univoca.

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L’art. 28 del Dlgs 81/2008 specifica infatti quale deve essere l’oggetto della valutazione dei rischi e in particolare il comma 2 stabilisce cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi.

Ne deriva che qualora il documento elaborato prima dell’entrata in vigore del DLgs 81/2008 sia già conforme all’art. 28 e completo con tutti i dai richiesti è evidente che non occorre modificarlo. Diversamente occorre invece rivedere il Documento stesso. In entrambi i casi occorre poi tale Documento abbia «data certa».

Il decreto non indica quali siano le procedure per garantire la “data certa”.

A tale scopo è possibile rifarsi all’art. 1 della L. 325/2000 del 5 dicembre 2000 (privacy) ed al parere fornito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 5/12/2000 titolato “Chiarimenti sulla data certa”.

Nel citato parere si suggeriscono le seguenti strade: ricorso alla c.d. «autoprestazione» presso uffici postali prevista dall’art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene; in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto; apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999); apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Si ritiene quindi che nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi sia redatto in conformità a tali sistemi sia sicuramente da ritenersi dotato di “data certa”. Alcune associazioni di categoria hanno predisposto dei moduli per agevolare i propri iscritti nell’adempimento di questa norma.

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