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Irene Guarrella su autorizzazione dello studio odontoiatrico in Basilicata ed autonomia dell’igienista

Redazione ilDentale·26 ottobre 2011·2 min di lettura

Odontoiatria e igiene. Cao di Potenza sulla Legge autorizzativa della Basilicata

Leggo con crescente preoccupazione, il clima che si sta creando, in seno alla CAO, verso la professione d'igienista dentale e l'autonomia di aprire uno studio di prevenzione.

Dopo 35 anni di professione e aver vissuto e costruito tutti i passaggi Ministeriali, istituzionali, al pari delle altre professioni sanitarie (una su tutte, la legge 42/99 dove si sancisce il passaggio da ausiliario a professionista) quello che preoccupa, non è certo il futuro dell'autonomia professionale dell'igienista, che ormai è un dato di fatto (come per i fisioterapisti e i podologi), ma la totale mancanza di accettazione di questa figura professionale che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di una moderna odontoiatria. Certo E' preoccupante sapere che, invece di essere dei "progressisti" e stimolare la specializzazione di chi ci lavora accanto, per dare un servizio scientificamente e qualitativamente migliore al cittadino, si pensi ancora a voler ostacolare i propri collaboratori, per timore che “rubino” una piccola porzione di odontoiatria.

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Il Dott. Maurizio Capuano ha ragione quando dice che l’impianto normativo non è modificato dall’abolizione del comma VI dell’art. 5, ma è altresì vero che con la legge autorizzativa regionale della Basilicata, da lui così fortemente voluta, all’art. 1 comma 5 impedisce, di fatto, a un’igienista (laureata) di lavorare nello studio del proprio odontoiatra, in sua assenza. E’ bene sapere che in caso di controlli, nonostante la Legge dello Stato lo permetta (D.M. 15 marzo 1999, n. 137; Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1999), non solo l’odontoiatra è denunciato, ma rischia oltre l’ammenda pecuniaria, anche la chiusura dell’ambulatorio.

Se è questo che ha voluto per gli odontoiatri della Basilicata….buona fortuna!

Per ciò che riguarda l’apertura degli studi d’igiene (che non sono ambulatori odontoiatrici), oltre alla Legge del 10 agosto 2000, n. 251. Recante: “Disciplina delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, tecniche della Riabilitazione, della Prevenzione nonché della professione Ostetrica”. Esiste una sentenza del Tar Piemonte n. 498 del 20.05.2011 (per i fisioterapisti) dove in conclusione dice: “non può essere impedita un’attività professionale, prevista legislativamente come “autonoma”, per mancanza di un’attività (l’istituzione di albi professionali) il cui compito è in capo allo Stato. Il Tar pertanto, affermando l’illegittimità delle note regionali, ha sancito la piena possibilità giuridica (in questo caso per i fisioterapisti – e per le altre professioni non mediche) di svolgere la loro attività in regime di autonomia e all’interno del proprio studio professionale”. E Aggiungo, per legge: “senza la presenza dell’odontoiatra”.

Cordialmente

Irene Riccitelli Guarrella -Past Presidente AIDI- Past Tesoriere EFDH (Federazione Europea Igienisti Dentali)- Past Presidente EFDH

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