Dal 1° aprile 2012 entrerà in vigore il nuovo istituto della mediazione tributaria, che consentirà di chiudere oltre 100 mila liti fiscali minori, quelle di importo fino a € 20.000, con uno sconto fino al 40% delle sanzioni. Il nuovo istituto è stato presentato ieri dal direttore dell’Agenzia delle entrate Attilio Befera che ha illustrato quanto contenuto nella Circolare n. 9/E diffusa ieri 19 marzo.
La mediazione tributaria a differenza degli altri istituti che hanno l’obiettivo di ridurre il contenzioso,, spiegano dalle Entrate, “ha carattere generale e obbligatorio: generale perché opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio perché il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso”.
L’istanza, che può contenere oltre alla proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso. Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l’accertamento, l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso. La presentazione dell’istanza non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato.